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Venerdì, 10 Settembre 2010

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Calendario 2010 aperture domenicali e/o festive degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

COMUNE DI CRESPINA

Provincia di Pisa 

 

ORDINANZA N. 1/2010

 

 

OGGETTO: Calendario 2010 aperture domenicali e/o festive degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa: integrazione.

 

 

I L  S I N D A C O

 

- Vista la Legge Regionale 28/2005 e s.m. e i., c.d. “Codice del Commercio”;

- Visto in particolare l’art. 80 di tale Legge Regionale, relativa agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, i cui commi 5 e 6 prevedono la possibilità, per il Comune, di prevedere un numero di deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e/o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ulteriore rispetto a quelle previste da tale normativa, previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e di altre eventuali parti sociali interessate maggiormente rappresentative;

- Preso atto della concertazione di I livello avvenuta in data 21/12/09 a livello di zona Valdera;

- Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 62 del 31/12/09, con cui, si disponeva in materia di aperture domenicali e/o festive degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sulla base dei contenuti della sopra citata concertazione di I livello, rinviando la determinazione specifica di ulteriori elementi di dettaglio, alla fase successiva alla concertazione di II livello;

- Preso atto della concertazione di II livello avvenuta in data 11/01/10;

- Ritenuto di dover procedere alla determinazione degli elementi di dettaglio di cui sopra, sulla base dei contenuti di tale concertazione di II livello avvenuta in data 11/01/09, quali risultanti dal relativo verbale;

 

O R D I N A

 

1) per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del territorio comunale non compresi nel centro storico, per l’anno 2010, ad integrazione delle date del 3, 6 e 10 gennaio già previste nll’Ordinanza Sindacale n. 62/2010, è disposta la facoltà di apertura per le seguenti domeniche/festività individuate in sede di concertazione di II livello avvenuta in data 11/01/10:

 

28 marzo

2 e 9 maggio

6 e 13 giugno

4 e 11 luglio

1 e 8 agosto

5, 12, 19, 26 settembre (deroghe per manifestazioni del settembre crespinese)

3 e 10 ottobre

28 novembre

oltre al mese di dicembre (come consentito dal Codice del Commercio), escluso il 25 e 26 dicembre.

 

2) gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare costantemente sul rispetto della presente Ordinanza e di attivare i relativi procedimenti di natura sanzionatoria nel caso in cui vengano accertate violazioni;

 

R I C O R D A

 

che, come già disposto con Ordinanza Sindacale n. 62/2009 in attuazione della concertazione citata in narrativa e della normativa vigente in materia:

 

- per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ubicati nel centro storico di Crespina e Cenaia, così come delimitato dalle cartografie allegate al Regolamento Urbanistico vigente, è prevista la facoltà di apertura ogni domenica e/o festività;

 

- gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa sono comunque tenuti a rispettare l’obbligo di chiusura totale nelle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1°maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre;

 

- in attuazione dell’art. 80 comma 10 della L.R. 28/2005 e s.m. e i. e di quanto previsto nella concertazione citata in narrativa, nel caso di più di due festività consecutive gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico nella seguente fascia di apertura: dalle ore 7,00 alle ore 13,00;

 

- in attuazione dell’art. 80 comma 3 della L.R. 28/2005 e s.m. e i. e di quanto previsto nella concertazione citata in narrativa, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale è resa facoltativa;

 

- in applicazione di quanto disposto dall’art. 80 comma 4 della L.R. 28/2005 e s.m. e i., gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa sono tenuti ad osservare l’obbligo di chiusura in tutti i giorni domenicali e/o festivi, ad eccezione delle deroghe disposte con il presente provvedimento;

 

- ai sensi dell'art. 86 comma 1 e comma 2 della L.R. 28/2005 e s.m. e i., le disposizioni relative agli orari di vendita contenute nel capo X del titolo II di tale Legge Regionale (ivi compreso l'obbligo di chiusura domenicale e/o festiva) non si applicano alle seguenti attività: rivendite di generi di monopolio, le gelaterie e le gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente; tale prevalenza è determinata in base al volume di affari (art. 86 comma 2 L.R. 28/2005 e s.m. e i.,);

tali disposizioni non si applicano inoltre alle attività indicate ai commi 3 e 4 dell’art. 86 e all’art. 11 della L.R. 28/2005 e s.m. e i;

 

- ai sensi dell’art. 80 comma 1 della L.R. 28/2005 e s.m. e i., i titolari di esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa determinano liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio; tale orario deve essere compreso tra le ore 7.00 e le ore 22.00 non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere;

 

- l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e nell’Ordinanza n. 62/2010 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 102 della L.R. 28/2005 e s.m. e i.

 

 

Crespina, 14 Gennaio 2010

                                                                                                                        IL SINDACO

                                                                                                                                               

                                                                                                               Iselda Barghini

 

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